Deontologia Professionale

 

DEFINIZIONE DI MEDIATORE FAMILIARE:
1. Per mediatore familiare si intende una terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più parti in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore/perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato da loro stessi, rispondente ai bisogni e agli interessi di tutte le persone coinvolte nel processo di mediazione.L’accordo raggiunto dovrà essere volontario (cioè non viziato da alcuna qualsivoglia pressione esterna), mutualmente accettabile (cioè accettata e decisa da entrambe le parti), durevole (cioè le parti si impegnano a rispettare in toto le decisioni prese insieme).

Il mediatore si applicherà affinché l’autorità decisionale rimanga alle parti in mediazione. Il ruolo del mediatore è anche quello di identificare tutte le questioni compromettenti la buona riuscita dell’accordo di mediazione, incoraggiando le parti a collaborare, favorendo l’esplorazione di canali ed accordi alternativi ai normali proposti, sollecitando le parti a diventare problem-solver, sorvegliandone la correttezza legale, in autonomia dal circuito legale e nel più totale rispetto della confidenzialità e della privacy. Questa definizione si applica in toto anche per le definizioni riguardanti le mediazioni coniugali, sociali, interculturali, scolastiche e penale nonché nelle mediazioni civili.

2. In maniera specifica, per mediazione familiare si intende la mediazione di questioni familiari inclusi i rapporti di persone sposate e non, semplicemente  conviventi o more uxorio, genitori non coniugati o coppie omosessuali. La mediazione familiare, tra l’altro, ha come scopo primario di facilitare la risoluzione delle liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete e reali, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà  comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o degli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che indicano la presa in considerazione di fattori emotivo-relazional-comportamentali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. L’inizio del percorso di mediazione familiare prevede e richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto tra le parti.

 

 

STANDARD DI CONDOTTA PROFESSIONALE
 
1. Finalità:
Queste regole generali servono a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore GSGC. Come le altre forme di risoluzione dlle dispute, la mediazione, come espressione in toto, deve essere realizzata sulla base di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti mediatori GSGC rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali  dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionali. Queste regole si applicano a tutti i soci GSGC.
2. Processo di mediazione:
- Orientamento iniziale: all’inizio del processo di mediazione, il professionista deve informare tutte le parti che la natura del processo rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungimento degli accordi, che il mediatore è un agevolatore imparziale delle trattative di negoziazione e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.
- Applicabilità della mediazione: il professionista deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la risoluzione delle loro controversie. Il mediatore non deve prolungare il percorso di mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
- Un mediatore deve declinare l’incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
- Ogni seduta di mediazione deve essere confidenziale ed informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore o dalla struttura, pubblica o privata presso cui si opera.
3. Confidenzialità:
- Regola generale: Il mediatore deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori attraverso pratiche, rapporti, conclusioni di casi, appunti o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con successo oppure no.
- Incontri individuali: Il mediatore deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
- Privacy: Il mediatore deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale o elenchi statistici.
- Personale tirocinante e osservatori/supervisori: Nel caso vengano utilizzati tirocinanti all’interno del processo di mediazione, agli stessi verrà fatto firmare un apposito modulo di riservatezza e privacy appositamente predisposto. Stesso si dica per gli osservatori e/o i supervisori.

4. Integrità ed imparzialità:
- Il mediatore non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio o intraprendere nessun’azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
- Il mediatore deve mantenere l’imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l’equità e l’attuabilità delle opzioni proposte per l’accordo.
- Il mediatore deve ritirarsi dal processo di mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità
- Il mediatore non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti o altri beni di valore, né dagli avvocati delle parti, o da nessun’altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

 
5. Autodeterminazione delle parti:
- Il mediatore deve assistere le parti nel raggiungimento di un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
- Il mediatore non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
- Il mediatore deve astenersi dall’interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
- Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo a-conflittuale.
- Il mediatore deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali  che non sono rappresentati al tavolo dell trattative (es: minori, genitori delle parti, datori i lavoro, ecc).
- Il mediatore deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
- Il mediatore ha il dovere di avvertire le parti dell’importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l’opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.
6. Competenza professionale e responsabilità legale:
Il mediatore deve mantenere competenza professionale all’interno dei requisiti dettati dalla professione del mediatore.
- Regola generale: Ogni mediatore deve astenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza tecnica di parte o d’ufficio nell’ambito de casi a lui sottoposti come mediatore.
- Standard professionali concorrenti: Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti - a meno che non imposte dalla Legge - deve rimpiazzare, eliminare, integrare o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore in virtù della sua professionalità.
- Responsabilità di fronte al Tribunale competente: Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al Tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio, nonché  di tutte le regole e leggi vigenti riguardo tutti i tipi di mediazione proposti dallo Statuto del GSGC. Ogni mediatore deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.​
 
RELAZIONI CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI
 
1. Responsabilità e relazione del mediatore con altri mediatori:
Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie che al momento sono ancora affidate ad un altro mediatore o centro di mediazione (a meno che non si tratti o diventi di una co-mediazione), senza prima consultare il professionista o i professionisti che conducono questa mediazione.
 

2. Cooperazione con altri professionisti:
Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali, incluse delle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e della Salute mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.
 
TARIFFE
 
1. Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai Tribunali. Nell’addebitare servizi e spese, il mediatore, deve mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto alle parti durante la seduta di orientamento iniziale (informativa), le tariffe orarie ed i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera di pagamento. La spiegazione dei costi può includere:
- Le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
- La preparazione per le sedute;
- Il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
- La cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
- La preparazione dell’accordo scritto di mediazione;
- Tutte le altre voci eventualmente addebitabili al mediatore.
 
2. La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso i centri di mediazione e/o professionisti privati
- Invii: Nessuna commissione, sconto o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l’invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici
- Addebiti aggiuntivi: Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio orario in nessun modo al risultato del processo di mediazione
- Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per i dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l’addebitamento di tariffe e costi.
 
MODELLI DI LAVORO, MODELLI DI MEDIAZIONE E TARIFFARIO
 
I modelli operativi dei professionisti iscritti GSGC possono essere, pur nel rispetto delle regole dettate dallo Statuto, non omogenei.
Durante la seduta di orientamento (pre-seduta), si richiede ai soci GSGC di comunicare agli Utenti/clienti il proprio modello operativo, la metodologia di lavoro ed il proprio tariffario.
I soci che lavorano a pagamento in studi privati possono optare per due tipi di soluzioni:
 
2. Tariffa oraria non inferiore ai 25 Euro (IVA inclusa), e non superiore ai 250 euro (IVA inclusa).
3. Percentuale concordata/stabilita anticipatamente sugli effettivi redditi degli utenti/clienti.
 
I soci che operano in qualità di volontari possono offrire il loro operato in gratuità.
I soci che operano presso centri e/o strutture convenzionate o presso pubblici servizi potranno seguire le direttive centrali della propria sede di riferimento (es: ticket sanitario ecc).
 

MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PROFESSIONALE
 

Ogni socio è tenuto al rispetto delle regole contenute nello Statuto e nel presente regolamento interno, e soprattutto delle regole di condotta professionale.
Qualora venisse segnalata una infrazione al Regolamento interno o allo Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di convocare il Socio/i e di verificare l’accaduto.
Il Consiglio Direttivo decide in base ai risultati della verifica se sussistono sanzioni da comminare al socio fino all’esclusione dello stesso dall’associazione.
Al fine di tutelare gli utenti/clienti fruitori dei servizi del GSGC (Legge 30 luglio 1998, n.281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 1998, come modificata dalla Legge 24 novembre 2000, n.340 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 24 novembre 2000 - dal Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n.224 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2001 - e dall’articolo 11 della Legge n.39 del 1 marzo 2002 pubblicato nel Supplemento Ord. alla G.U. n.72 del 26 marzo 2002), è istituito presso la sede centrale il servizio di ascolto agli utenti/consumatori/fruitori.
In alternativa è possibile inviare segnalazioni al riguardo presso la mail dedicata: segreteriagsgc@yahoo.com.
Qualora venisse segnalata una o più infrazioni concernenti il rispetto delle regole deontologiche e relative all’esercizio della Mediazione in toto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al /ai socio/i  di mettere a disposizione documentazione attestante la sua pratica professionale e potrà attivare una verifica delle sue/loro competenze e attitudini. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire una Commissione Disciplinare per i casi che ritenga di più grave importanza.

 
 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
 
Il Consiglio Direttivo, qualora, da una prima verifica, risultasse necessario, istituirà una Commissione Disciplinare per verificare l’abilità ed il livello di qualificazione professionale di uno socio (a causa della segnalazione di un utente/cliente/fruitore del servizio di mediazione GSGC, o di altro socio venuto a conoscenza di un caso particolare).
La Commissione Disciplinare sarà composta da tre membri, convocati dal Presidente tra i soci GSGC. La Commissione sarà composta inserendo a seconda dei casi membri di base giuridica, psicologica, pedagogica, sociologica ecc.
I membri della Commissione Disciplinare dovranno garantire neutralità ed imparzialità di valutazione e giudizio.
L’esaminato/gli esaminati ha/hanno facoltà di ricusare una sola volta uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (es: i membri della Commissione Disciplinare non conoscono il modello operativo dell’esaminato/degli esaminati). Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare altra Commissione Disciplinare anche facendo ausilio di professionisti/esperti esterni al GSGC.
 
Per la serietà della professione del mediatore familiare appartenente al Gruppo Supporto Gestione Crisi, l’operatore dovrà:
• Svolgere la professione avendo ricevuto una specifica formazione secondo i canoni dettati dall’AIMeF in materia di riconoscimento corsi;
•Aggiornarsi periodicamente secondo i dettami dell’art 6 del Regolamento interno
•Assicurare ai propri clienti un intervento competente e qualificato
 
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